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Organismi Europei

  1. Committee of the Regions
    Comitato delle Regioni Il Comitato delle Regioni, creato nel 1994 e contemplato nell'art. 7 del trattato CE, è una delle più giovani e anche la più piccola delle istituzioni europee; esso svolge funzioni consultive nei riguardi della Commissione e del Consiglio ogni qual volta vengano avanzate nuove proposte in settori che interessano la realtà regionale e locale. Composto da rappresentanti della collettività regionale e locale al fine di poter consentire anche agli Stati membri privi di un'organizzazione su base regionale di essere rappresentati comunque a livello locale, garantisce che gli stessi abbiano nel processo decisionale dell'U.E. la loro influenza con il relativo rispetto delle identità e delle prerogative regionali e locali , permettendo in tal senso ai poteri pubblici più vicini ai cittadini, sindaci consiglieri municipali, presidenti regioni, di avere un ruolo nell'ambito del processo decisionale comunitario. Le sue funzioni consultive che si concretizzano nell'emanazione di un parere possono essere facoltative, quando agiscono di propria iniziativa, o obbligatorie se richieste dal Consiglio o dalla Commissione ma in nessun caso vincolanti.
  2. Council of Europe
    Il Consiglio d'Europa ha lo scopo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, organizzato nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell'individuo.
  3. Council of the European Union
    Il Consiglio dell'Unione Europea Il Consiglio dell'U.E. è il principale organo decisionale dell'Unione, composto da ministri competenti ,i quali partecipano alle riunioni in funzione dei temi all'ordine del giorno, rappresenta gli Stati Membri ove ciascun ministro, in sede di Consiglio, è responsabile per Il proprio Parlamento Nazionale e per i cittadini che tale Parlamento rappresenta ed è autorizzato ad impegnare il proprio Governo. Nell'ambito della sua attività svolge in sintesi le seguenti funzioni: - adottare gli atti normativi comunitari condividendoli ora ampiamente con il Parlamento europeo; - coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri; - concludere accordi internazionali tra l'Unione Europea e uno o più Stati o organizzazioni internazionali; - approvare il bilancio dell'unione insieme al Parlamento europeo; - elaborare la politica estera e di sicurezza comune dell'U.E. sulla base degli orientamenti generali definiti dal Consiglio Europeo; - coordinare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale tra le varie autorità competenti in materia dei diversi Stati membri.
  4. Court of Justice and Court of First Instance
    Corte di giustizia e Tribunale di primo grado La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è l' istituzione che, attraverso la sua funzione giurisdizionale, assicura il rispetto del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati e degli atti normativi derivati, garantendo, così, che la norma mantenga la sua natura comunitaria e che resti, in ogni circostanza, identica per tutti e che nessuno possa applicarla a proprio piacimento. Il Tribunale di I° grado, creato successivamente nel 1988 a causa del progressivo aumento del carico di lavoro della Corte, è l'istituzione competente per alcune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, con riserva di impugnazione davanti alla Corte di giustizia per soli motivi di diritto dando vita così all'istituzione di un sistema giurisdizionale fondato su un doppio grado di giurisdizione.
  5. European Central Bank
    Banca Centrale Europea La Banca centrale Europea, istituita nel 1998 per introdurre la nuova moneta unica (l'Euro ), ha come obiettivo quello di definire e attuare la politica monetaria. Totalmente indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni , opera nel Sistema Europeo delle Banche Centrali (S.E.B.C.) mantenendo la stabilità dei prezzi fissando i tassi d'interesse in tutta l'area Euro, controlla i l tasso d'inflazione preservando il potere d'acquisto.
  6. European Commission
    Commissione Europea La Commissione Europea è l'istituzione politicamente indipendente che difende e garantisce gli interessi generali dell'Unione , assumendo la veste di forza motrice dell'Unione, essa propone le leggi, le politiche, i programmi d'azione ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio. In sintesi essa è: - organo esecutivo dell'Unione con la funzione di fare applicare i trattati e gli atti comunitari; - organo indipendente , poiché i suoi partecipanti , detti commissari , sono nominati a titolo individuale e devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza non sollecitando né accettando istruzioni dai governi nazionali e possono essere rimossi solo dal Parlamento a mezzo di una mozione di sfiducia; - organo collegiale , per cui tutte le delibere sono riferite sempre alla Commissione nel suo complesso; - organo a tempo pieno , che si riunisce almeno una volta a settimana , giustificando altresì il principio di incompatibilità previsto per i membri della Commissione con qualsiasi altra carica remunerata o meno che sussista per tutta la durata della loro funzione.
  7. European Council
    Organo che riunisce i Capi di Stato o di governo dell'Unione europea e il Presidente della Commissione europea. Definisce le linee guida generali della politica dell'Unione europea.
  8. European Court of Auditors
    Corte dei Conti Europea La Corte dei Conti è l'organo di controllo sulla gestione finanziaria della Comunità che operando in piena indipendenza, esamina i conti di tutte le entrate e le spese, verificando la correttezza e la regolarità della gestione finanziaria controlla l'efficacia e l'economicità garantendo efficienza e trasparenza. Oltre alla competenza generale di controllo la Corte dispone, altresì, di un generale potere consultivo, relativo alle materie di propria competenza che si esprime nel presentare osservazioni, in qualsiasi momento, su problemi particolari o dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni dell'unione Europea.
  9. European Economic and Social Committee
    Comitato economico e sociale europeo Il Comitato Economico Sociale (C.E.S.) è un organismo consultivo: composto da rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, produttori, agricoltori, commercianti, consumatori, libere professioni, al fine di far conoscere il loro punto di vista su tutti gli aspetti della vita comunitaria. La consultazione, che può essere obbligatoria o facoltativa a seconda che sia prevista o meno dai trattati, si realizza in un parere tecnico non vincolante ed è altresì prevista la formulazione di pareri, di propria iniziativa da parte del Comitato.
  10. European Investment Bank
    LA B.E.I. - Banca Europea per gli Investimenti La Banca Europea per gli Investimenti è un organismo comunitario ed una banca : dotata di una propria personalità giuridica , dispone di finanziamenti propri , di un proprio bilancio, di organi di amministrazione e gestione propri. Non perseguendo scopi di lucro e beneficiando del migliore rating di credito, concede prestiti sui mercati finanziari e attraverso i suoi azionisti ( gli Stati Membri ) disponendo di un proprio capitale sottoscritto dagli stessi e periodicamente aumentato secondo una ripartizione che riflette il peso economico di ciascuno all'interno dell'U.E. Contribuendo allo sviluppo equilibrato della Comunità appoggiando iniziative economiche all'interno dei singoli Stati Membri che i rispettivi Governi Nazionali non sono in grado di finanziare ma la cui realizzazione si rileva di volta in volta opportuna , permette all'Unione Europea di raggiungere i suoi obiettivi favorendo così l'integrazione economica e la coesione sociale attenuando gli squilibri esistenti tra Regioni e settori produttivi all'interno dell'Unione stessa.
  11. European Investment Fund
    Fondo Europeo per gli Investimenti
  12. European Parliament
    Parlamento europeo Il Parlamento Europeo rappresenta i cittadini dell'Unione Europea ,da essi direttamente eletto con suffragio universale svolge tre attività principali: - condivide con il Consiglio il potere legislativo. Contrariamente a quanto potrebbe far pensare la sua denominazione non è, infatti, l'organo legislativo della Comunità la cui funzione è invece attribuita al Consiglio al quale il Parlamento si affianca nell'ambito dell'iter legislativo, assumendo una duplice funzione, a seconda della procedura adottata, che può essere fondamentale per l'adozione dell'atto (codecisione) o partecipare soltanto attraverso l'emanazione di pareri vincolanti o non (cooperazione- consultazione). - esercita un controllo su tutte le istituzioni dell'U.E. ed in particolare sulla Commissione nei cui confronti dispone di un effettivo sistema di controllo giuridico: la mozione di sfiducia. - condivide con il Consiglio il potere di bilancio dell'U.E. : modificando le spese adotta o respinge il bilancio nel suo complesso.
  13. Europol
    Altri organi - Europol
  14. The European Ombudsman
    Il Mediatore Europeo Il Mediatore Europeo è un intermediario che si colloca tra il cittadini dell'Unione, imprese, associazioni o altri organismi residenti con sede ufficiale nell'U.E., e le Istituzioni Europee relativamente alle ingiustizie, dovute ad una cattiva amministrazione ed effettuate dalle Istituzioni stesse (abuso di potere, irregolarità amministrativa, ritardi eccessivi e non motivati). Esercitando le sue funzioni in piena indipendenza e imparzialità, durante il suo mandato non può svolgere altra attività professionale remunerata o meno, informa il Parlamento europeo, l'Istituzione interessata e naturalmente il ricorrente, presunta vittima, sull'esito delle indagini che non svolge se i fatti in questione hanno costituito oggetto di un procedimento giudiziario.
  15. Unione Europea
    L'Unione Europea è un organismo unico nel suo genere; rappresenta infatti la grande cornice del processo d'integrazione in cui, i singoli Paesi (detti Stati Membri), delegano alcuni poteri decisionali a istituzioni comuni da loro stessi create, in modo tale che specifiche decisioni di interesse generale possano essere democraticamente prese a livello europeo.