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Home : Programma Elisa : Edizione 2007 : Avviso
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Programma Elisa
PORE FORMAZIONE Governo Locale e Unione Europea
CORSO DI FORMAZIONE OP.ERA

Avviso

Articolo 1
(Premesse)

  1. l'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, ha istituito il "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", di seguito denominato "Fondo";
  2. con decreto interministeriale (G. U. n. 180 del 04/08/07) del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati stabiliti i criteri di utilizzo del Fondo per progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese;
  3. il richiamato decreto interministeriale attribuisce la gestione del Fondo alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli Affari Regionali, di seguito denominato "DAR".

Articolo 2
(Finalità e risorse finanziarie)

  1. Il presente Avviso ha la finalità di finanziare progetti degli enti locali, come definiti al successivo art. 3 comma 1, presentati negli ambiti di intervento di cui all'Art. 1, comma 2 del richiamato decreto interministeriale e come ulteriormente specificati nel successivo articolo 4, purché non coperti da precedenti finanziamenti nazionali.
  2. Per raggiungere le finalità di cui al comma precedente, in forza del presente Avviso, verranno finanziati progetti che:
    a. favoriscano la digitalizzazione dell'attività amministrativa;
    b. abbiano una valenza nazionale;
    c. garantiscano la crescita complessiva dei territori;
    d. garantiscano la riduzione del digital divide nei piccoli Comuni e nelle aree montane;
    e. garantiscano la sostenibilità dei risultati a vantaggio dei cittadini e delle
    imprese;
    f. valorizzino il territorio e al contempo migliorino il sistema Paese;
    g. garantiscano la standardizzazione dei parametri basilari dei progetti stessi, mediante modelli di cooperazione applicativa, e la replicabilità su tutto il territorio nazionale;
    h. dimostrino la coerenza delle azioni degli enti locali con i piani regionali;
    i. siano provvisti di un modello organizzativo innovativo, garante
    dell'aggregazione.
  3. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo, ammontano a 15 milioni di euro.
  4. Il 5% di tale importo viene destinato alle attività di:
    a. assistenza e supporto tecnico per la valutazione dei progetti presentati
    e finanziati;
    b. verifica e monitoraggio della realizzazione;
    c. informazione e supporto agli enti locali.

Articolo 3
(Soggetti ammessi)

  1. Sono ammessi a presentare progetti di cui al presente Avviso, sia singolarmente che in forma aggregata, le seguenti amministrazioni: le Province, i Comuni, le Unioni di comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane e di arcipelago, di seguito denominati "EELL".
  2. Il bacino di utenza coinvolto nei singoli progetti non deve avere un numero di abitanti inferiore a 1.500.000. Nel caso in cui uno degli EELL dell'aggregazione raggiunga da solo 1.500.000 abitanti, tale limite è portato a 4.000.000 di abitanti.
  3. Ciascuna aggregazione proponente deve indicare, tra le amministrazioni partecipanti, quella che ricoprirà il ruolo di coordinatore dell'aggregazione, di seguito denominato "Proponente".
  4. Le aggregazioni potranno essere o meno già costituite all'atto della presentazione della proposta progettuale. La documentazione richiesta nei due casi viene analiticamente descritta nella "Guida alla presentazione dei progetti" di seguito denominata "Guida", disponibile all'indirizzo http://www.programmaelisa.it.
  5. In entrambi i casi di cui al comma precedente, attraverso un atto dell'organo deliberativo in caso di aggregazione già costituita o attraverso un protocollo di intesa sottoscritto dagli EELL partecipanti in caso di aggregazione costituenda, deve essere:
    a. attestata la disponibilità all'impegno di spesa necessario per il previsto cofinanziamento dei progetti selezionati;
    b. approvata la proposta di progetto.
  6. In caso di cofinanziamento regionale le proposte progettuali dovranno essere corredate da un Piano Unitario di Interventi (PUI). In ogni caso deve essere attestata la coerenza dei progetti presentati rispetto alla programmazione regionale. In caso di aggregazione di EELL che insistono su più Regioni, quanto sopra richiesto deve essere presentato per ogni Regione coinvolta.
  7. Anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2 comma 2 del presente Avviso, i progetti dovranno essere corredati di un parere non vincolante delle associazioni nazionali degli EELL e in particolare di ANCI per i Comuni, di UPI per le Province, di UNCEM per le Comunità Montane.

Articolo 4
(Ambito dei progetti)

I progetti dovranno essere innovativi dal punto di vista tecnologico e/o di processo e dovranno prevedere interventi nei seguenti ambiti:

  1. gestione integrata della logistica e dell'infomobilità nel trasporto pubblico locale, nella mobilità urbana ed extraurbana, pubblica e privata, con particolare riferimento alla gestione dei flussi di traffico, alla sicurezza integrata dei veicoli e delle persone, al sistema di informazioni in tempo reale su tutti i parametri della mobilità (meteo, situazione strade, smaltimento code, tempistica mezzi pubblici, intermodalità) alla tempestiva informativa per il cittadino, alla realizzazione di sistemi di supporto decisionale on line e storici per l'amministrazione, alla creazione di interfacce per l'utente finale, all'utilizzo di prototipi già funzionanti e testati, ovvero integrazione di sistemi per la gestione della mobilità con paralleli sistemi per il telelavoro e la teleconferenza in modo da favorire la mobilità virtuale;
  2. sistemi di misurazione per la qualità dei servizi erogati dagli EELL, specificamente basati su metodologie di integrazione tra dati quantitativi e analisi della qualità percepita tra gli utenti finali. In particolare detti sistemi dovranno permettere la ridefinizione dinamica dei processi degli EELL al fine di determinare un miglioramento continuo dei livelli di servizio;
  3. gestione digitale integrata dei servizi locali in materia fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione applicativa - come definiti all'art. 72 comma 1 lettera e del Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato "CAD" - con riferimento specifico al decentramento dei sistemi informativi del catasto e all'attuazione del federalismo fiscale;
  4. integrazione e potenziamento dei sistemi informativi del lavoro, con riferimento specifico alla creazione di interfacce unificate per lo scambio dei dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego sull'offerta e sulla domanda di lavoro con quelli delle amministrazioni centrali, degli enti nazionali, degli uffici camerali, degli EELL e delle associazioni di categoria del territorio.

Articolo 5
(Caratteristiche dei progetti)

  1. I progetti, nell'ottica del riuso, dovranno essere conformi all'art. 69 del CAD; in particolare i beneficiari dei finanziamenti si impegnano a rendere disponibili le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati sulla base di specifici accordi e nel rispetto della normativa vigente.
  2. I progetti dovranno prevedere:
    a. che il software sia realizzato secondo standard aperti in armonia con l'articolo 68 comma 3 e con l'articolo 69 del CAD;
    b. che il modello organizzativo sia descritto dettagliatamente e siano indicati i costi della sua implementazione;
    c. un cronoprogramma di esecuzione e un piano di esercizio indicanti anche le azioni di carattere formale, amministrativo e legislativo, da intraprendere ai vari livelli;
    d. un piano di esercizio che preveda la messa in opera dei risultati del progetto su tutti gli EELL partecipanti;
    e. un piano finanziario nel quale siano indicate le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie attribuite al progetto sia per quanto afferisce al capofila sia per quanto eventualmente afferisca agli altri soggetti partecipanti all'aggregazione;
    f. un piano per il riuso volto all'applicabilità dei risultati da parte di EELL di tutto il territorio nazionale.

Articolo 6
(Durata dei progetti)

I progetti dovranno prevedere il completo rilascio in esercizio, come definito nella Guida, entro 18 mesi dalla stipula della convenzione di cui al successivo Articolo 11.

Articolo 7
(Modalità per la presentazione dei progetti)

  1. I progetti devono essere redatti secondo la modulistica elettronica predisposta e disponibile all'indirizzo http://www.programmaelisa.it, accessibile anche dal sito http://www.affariregionali.it;
  2. Le proposte di progetto e la documentazione richiesta, devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità indicate nella Guida, e devono pervenire entro il 30 novembre 2007.

Articolo 8
(Condizioni di ammissibilità)

  1. I progetti sono ritenuti ammissibili se conformi a quanto indicato ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Avviso.

Articolo 9
(Elementi qualificanti, valutazione dei progetti e criteri)

  1. È istituita ai fini della valutazione dei progetti una Commissione nominata dal DAR.
  2. La Commissione esamina i progetti e, in relazione all'aderenza e alla coerenza con i parametri e con i requisiti richiesti, ne definisce la ammissibilità al finanziamento.
  3. Il processo di valutazione si conclude con l'elenco dei progetti ritenuti finanziabili.

Articolo 10
(Finanziamento dei progetti, Modalità di finanziamento)

  1. Il finanziamento assegnato a ciascuno dei progetti selezionati in forza del presente Avviso non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro, non maggiore di 3,5 milioni di euro e non può superare il 50% del costo totale di progetto restando a carico dei soggetti proponenti la copertura della quota residua.
  2. Il valore complessivo dei cofinanziamenti a qualunque titolo afferenti al progetto non può superare il costo totale del progetto.
  3. I rapporti tra il DAR e gli enti assegnatari dei finanziamenti sono regolati da apposita convenzione il cui schema è riportato nella Guida.

Articolo 11
(Firma della convenzione, piano esecutivo, erogazione dei finanziamenti)

  1. Entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento, il Proponente procederà alla firma della convenzione di cui al precedente articolo 10.
  2. I Proponenti dei progetti ammessi al finanziamento, devono predisporre e inviare il piano esecutivo entro 30 giorni dalla data di stipula della convenzione di cui al precedente comma.
  3. Il finanziamento accordato verrà erogato al Proponente secondo la seguente articolazione:
    a. il 10% alla firma della convenzione, previa formalizzazione dell'aggregazione di progetto, ove necessario;
    b. il 10% alla validazione del piano esecutivo, come indicato nella Guida;
    c. il 30% a seguito della positiva valutazione del primo stato di avanzamento del progetto (50% delle azioni di progetto);
    d. il 30% a seguito della positiva valutazione del secondo e ultimo stato di avanzamento del progetto (80% delle azioni di progetto);
    e. il 20% a collaudo positivo e completamento del rilascio in esercizio come previsto nel relativo piano.
  4. La composizione dell'aggregazione ed il piano esecutivo devono recepire ed essere coerenti con il contenuto della proposta progettuale, con particolare riguardo alle modalità di partecipazione e gestione del progetto da parte degli EELL coinvolti.
  5. Le fasi e le date intermedie di progetto in corrispondenza delle quali saranno effettuale le valutazioni di cui ai precedenti punti, c, d ed e, saranno concordate sulla base del piano esecutivo.

Articolo 12
(Assistenza tecnica)

Le attività di cui all'articolo 2, comma 4 del presente Avviso sono affidate dal DAR ad un soggetto appositamente individuato il quale, a tal fine, è tenuto a stabilire contatti anche diretti con gli EELL di cui al precedente articolo 3, secondo le direttive e le istruzioni impartite dal DAR.

Articolo 13
(Monitoraggio e revoca del finanziamento)

  1. Lo stato di avanzamento dei progetti verrà verificato attraverso un piano di monitoraggio predisposto e concordato con il Proponente.
  2. L'attività di monitoraggio avrà ad oggetto sia la fase di realizzazione che la fase di esercizio del progetto, si svolgerà con cadenza mensile e secondo le modalità concordate nel piano di monitoraggio.
  3. I risultati delle attività di monitoraggio saranno comunicati, oltre che al Proponente, alla Regione competente per territorio.
  4. Sulla base dell'esito delle attività di monitoraggio, il DAR può richiedere documentazione aggiuntiva e può disporre, nei casi di mancata realizzazione delle attività e/o di mancata ottemperanza a quanto previsto nel piano di monitoraggio e/o nel piano esecutivo, la rescissione della convenzione con conseguente revoca dei finanziamenti non ancora erogati.

Articolo 14
(Informazione e assistenza)

  1. La modulistica e qualunque altra informazione relativa al presente Avviso sono disponibili all'indirizzo http://www.programmaelisa.it.
  2. È disponibile un servizio di assistenza mediante un help desk telematico all'indirizzo di posta elettronica helpdesk@programmaelisa.it

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