Articolo 1
(Premesse)
- l'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, 296,
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale
dello Stato, ha istituito il "Fondo per il sostegno agli
investimenti per l'innovazione negli enti locali", di seguito
denominato "Fondo";
- con decreto interministeriale (G. U. n. 180 del 04/08/07) del
Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, sono stati stabiliti i criteri di utilizzo del Fondo per
progetti degli enti locali relativi agli interventi di
digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per
quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e
delle imprese;
- il richiamato decreto interministeriale attribuisce la gestione
del Fondo alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli
Affari Regionali, di seguito denominato "DAR".
Articolo 2
(Finalità e risorse finanziarie)
- Il presente Avviso ha la finalità di finanziare progetti degli
enti locali, come definiti al successivo art. 3 comma 1, presentati
negli ambiti di intervento di cui all'Art. 1, comma 2 del
richiamato decreto interministeriale e come ulteriormente
specificati nel successivo articolo 4, purché non coperti da
precedenti finanziamenti nazionali.
- Per raggiungere le finalità di cui al comma precedente, in
forza del presente Avviso, verranno finanziati progetti che:
a. favoriscano la digitalizzazione dell'attività
amministrativa;
b. abbiano una valenza nazionale;
c. garantiscano la crescita complessiva dei territori;
d. garantiscano la riduzione del digital divide nei piccoli Comuni
e nelle aree montane;
e. garantiscano la sostenibilità dei risultati a vantaggio dei
cittadini e delle
imprese;
f. valorizzino il territorio e al contempo migliorino il sistema
Paese;
g. garantiscano la standardizzazione dei parametri basilari dei
progetti stessi, mediante modelli di cooperazione applicativa, e la
replicabilità su tutto il territorio nazionale;
h. dimostrino la coerenza delle azioni degli enti locali con i
piani regionali;
i. siano provvisti di un modello organizzativo innovativo,
garante
dell'aggregazione.
- Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti
di cui al comma 2 del presente articolo, ammontano a 15 milioni di
euro.
- Il 5% di tale importo viene destinato alle attività di:
a. assistenza e supporto tecnico per la valutazione dei progetti
presentati
e finanziati;
b. verifica e monitoraggio della realizzazione;
c. informazione e supporto agli enti locali.
Articolo 3
(Soggetti ammessi)
- Sono ammessi a presentare progetti di cui al presente Avviso,
sia singolarmente che in forma aggregata, le seguenti
amministrazioni: le Province, i Comuni, le Unioni di comuni, le
Comunità montane, le Comunità isolane e di arcipelago, di seguito
denominati "EELL".
- Il bacino di utenza coinvolto nei singoli progetti non deve
avere un numero di abitanti inferiore a 1.500.000. Nel caso in cui
uno degli EELL dell'aggregazione raggiunga da solo 1.500.000
abitanti, tale limite è portato a 4.000.000 di abitanti.
- Ciascuna aggregazione proponente deve indicare, tra le
amministrazioni partecipanti, quella che ricoprirà il ruolo di
coordinatore dell'aggregazione, di seguito denominato
"Proponente".
- Le aggregazioni potranno essere o meno già costituite all'atto
della presentazione della proposta progettuale. La documentazione
richiesta nei due casi viene analiticamente descritta nella "Guida
alla presentazione dei progetti" di seguito denominata "Guida",
disponibile all'indirizzo http://www.programmaelisa.it.
- In entrambi i casi di cui al comma precedente, attraverso un
atto dell'organo deliberativo in caso di aggregazione già
costituita o attraverso un protocollo di intesa sottoscritto dagli
EELL partecipanti in caso di aggregazione costituenda, deve
essere:
a. attestata la disponibilità all'impegno di spesa necessario per
il previsto cofinanziamento dei progetti selezionati;
b. approvata la proposta di progetto.
- In caso di cofinanziamento regionale le proposte progettuali
dovranno essere corredate da un Piano Unitario di Interventi (PUI).
In ogni caso deve essere attestata la coerenza dei progetti
presentati rispetto alla programmazione regionale. In caso di
aggregazione di EELL che insistono su più Regioni, quanto sopra
richiesto deve essere presentato per ogni Regione coinvolta.
- Anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2 comma 2 del
presente Avviso, i progetti dovranno essere corredati di un parere
non vincolante delle associazioni nazionali degli EELL e in
particolare di ANCI per i Comuni, di UPI per le Province, di UNCEM
per le Comunità Montane.
Articolo 4
(Ambito dei progetti)
I progetti dovranno essere innovativi dal punto di vista
tecnologico e/o di processo e dovranno prevedere interventi nei
seguenti ambiti:
- gestione integrata della logistica e dell'infomobilità nel
trasporto pubblico locale, nella mobilità urbana ed extraurbana,
pubblica e privata, con particolare riferimento alla gestione dei
flussi di traffico, alla sicurezza integrata dei veicoli e delle
persone, al sistema di informazioni in tempo reale su tutti i
parametri della mobilità (meteo, situazione strade, smaltimento
code, tempistica mezzi pubblici, intermodalità) alla tempestiva
informativa per il cittadino, alla realizzazione di sistemi di
supporto decisionale on line e storici per l'amministrazione, alla
creazione di interfacce per l'utente finale, all'utilizzo di
prototipi già funzionanti e testati, ovvero integrazione di sistemi
per la gestione della mobilità con paralleli sistemi per il
telelavoro e la teleconferenza in modo da favorire la mobilità
virtuale;
- sistemi di misurazione per la qualità dei servizi erogati dagli
EELL, specificamente basati su metodologie di integrazione tra dati
quantitativi e analisi della qualità percepita tra gli utenti
finali. In particolare detti sistemi dovranno permettere la
ridefinizione dinamica dei processi degli EELL al fine di
determinare un miglioramento continuo dei livelli di servizio;
- gestione digitale integrata dei servizi locali in materia
fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione applicativa -
come definiti all'art. 72 comma 1 lettera e del Dlgs. 7 marzo 2005,
n. 82, di seguito denominato "CAD" - con riferimento specifico al
decentramento dei sistemi informativi del catasto e all'attuazione
del federalismo fiscale;
- integrazione e potenziamento dei sistemi informativi del
lavoro, con riferimento specifico alla creazione di interfacce
unificate per lo scambio dei dati relativi alla gestione dei
servizi per l'impiego sull'offerta e sulla domanda di lavoro con
quelli delle amministrazioni centrali, degli enti nazionali, degli
uffici camerali, degli EELL e delle associazioni di categoria del
territorio.
Articolo 5
(Caratteristiche dei progetti)
- I progetti, nell'ottica del riuso, dovranno essere conformi
all'art. 69 del CAD; in particolare i beneficiari dei finanziamenti
si impegnano a rendere disponibili le esperienze e le soluzioni
realizzate nell'ambito dei progetti finanziati sulla base di
specifici accordi e nel rispetto della normativa vigente.
- I progetti dovranno prevedere:
a. che il software sia realizzato secondo standard aperti in
armonia con l'articolo 68 comma 3 e con l'articolo 69 del
CAD;
b. che il modello organizzativo sia descritto dettagliatamente e
siano indicati i costi della sua implementazione;
c. un cronoprogramma di esecuzione e un piano di esercizio
indicanti anche le azioni di carattere formale, amministrativo e
legislativo, da intraprendere ai vari livelli;
d. un piano di esercizio che preveda la messa in opera dei
risultati del progetto su tutti gli EELL partecipanti;
e. un piano finanziario nel quale siano indicate le modalità di
ripartizione delle risorse finanziarie attribuite al progetto sia
per quanto afferisce al capofila sia per quanto eventualmente
afferisca agli altri soggetti partecipanti all'aggregazione;
f. un piano per il riuso volto all'applicabilità dei risultati da
parte di EELL di tutto il territorio nazionale.
Articolo 6
(Durata dei progetti)
I progetti dovranno prevedere il completo rilascio in esercizio,
come definito nella Guida, entro 18 mesi dalla stipula della
convenzione di cui al successivo Articolo 11.
Articolo 7
(Modalità per la presentazione dei progetti)
- I progetti devono essere redatti secondo la modulistica
elettronica predisposta e disponibile all'indirizzo http://www.programmaelisa.it,
accessibile anche dal sito http://www.affariregionali.it;
- Le proposte di progetto e la documentazione richiesta, devono
essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, secondo le
modalità indicate nella Guida, e devono pervenire entro il 30
novembre 2007.
Articolo 8
(Condizioni di ammissibilità)
- I progetti sono ritenuti ammissibili se conformi a quanto
indicato ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
Avviso.
Articolo 9
(Elementi qualificanti, valutazione dei progetti e criteri)
- È istituita ai fini della valutazione dei progetti una
Commissione nominata dal DAR.
- La Commissione esamina i progetti e, in relazione all'aderenza
e alla coerenza con i parametri e con i requisiti richiesti, ne
definisce la ammissibilità al finanziamento.
- Il processo di valutazione si conclude con l'elenco dei
progetti ritenuti finanziabili.
Articolo 10
(Finanziamento dei progetti, Modalità di
finanziamento)
- Il finanziamento assegnato a ciascuno dei progetti selezionati
in forza del presente Avviso non può essere inferiore a 1,5 milioni
di euro, non maggiore di 3,5 milioni di euro e non può superare il
50% del costo totale di progetto restando a carico dei soggetti
proponenti la copertura della quota residua.
- Il valore complessivo dei cofinanziamenti a qualunque titolo
afferenti al progetto non può superare il costo totale del
progetto.
- I rapporti tra il DAR e gli enti assegnatari dei finanziamenti
sono regolati da apposita convenzione il cui schema è riportato
nella Guida.
Articolo 11
(Firma della convenzione, piano esecutivo, erogazione dei
finanziamenti)
- Entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissibilità al
finanziamento, il Proponente procederà alla firma della convenzione
di cui al precedente articolo 10.
- I Proponenti dei progetti ammessi al finanziamento, devono
predisporre e inviare il piano esecutivo entro 30 giorni dalla data
di stipula della convenzione di cui al precedente comma.
- Il finanziamento accordato verrà erogato al Proponente secondo
la seguente articolazione:
a. il 10% alla firma della convenzione, previa formalizzazione
dell'aggregazione di progetto, ove necessario;
b. il 10% alla validazione del piano esecutivo, come indicato nella
Guida;
c. il 30% a seguito della positiva valutazione del primo stato di
avanzamento del progetto (50% delle azioni di progetto);
d. il 30% a seguito della positiva valutazione del secondo e ultimo
stato di avanzamento del progetto (80% delle azioni di
progetto);
e. il 20% a collaudo positivo e completamento del rilascio in
esercizio come previsto nel relativo piano.
- La composizione dell'aggregazione ed il piano esecutivo devono
recepire ed essere coerenti con il contenuto della proposta
progettuale, con particolare riguardo alle modalità di
partecipazione e gestione del progetto da parte degli EELL
coinvolti.
- Le fasi e le date intermedie di progetto in corrispondenza
delle quali saranno effettuale le valutazioni di cui ai precedenti
punti, c, d ed e, saranno concordate sulla base del piano
esecutivo.
Articolo 12
(Assistenza tecnica)
Le attività di cui all'articolo 2, comma 4 del presente Avviso
sono affidate dal DAR ad un soggetto appositamente individuato il
quale, a tal fine, è tenuto a stabilire contatti anche diretti con
gli EELL di cui al precedente articolo 3, secondo le direttive e le
istruzioni impartite dal DAR.
Articolo 13
(Monitoraggio e revoca del finanziamento)
- Lo stato di avanzamento dei progetti verrà verificato
attraverso un piano di monitoraggio predisposto e concordato con il
Proponente.
- L'attività di monitoraggio avrà ad oggetto sia la fase di
realizzazione che la fase di esercizio del progetto, si svolgerà
con cadenza mensile e secondo le modalità concordate nel piano di
monitoraggio.
- I risultati delle attività di monitoraggio saranno comunicati,
oltre che al Proponente, alla Regione competente per
territorio.
- Sulla base dell'esito delle attività di monitoraggio, il DAR
può richiedere documentazione aggiuntiva e può disporre, nei casi
di mancata realizzazione delle attività e/o di mancata ottemperanza
a quanto previsto nel piano di monitoraggio e/o nel piano
esecutivo, la rescissione della convenzione con conseguente revoca
dei finanziamenti non ancora erogati.
Articolo 14
(Informazione e assistenza)
- La modulistica e qualunque altra informazione relativa al
presente Avviso sono disponibili all'indirizzo http://www.programmaelisa.it.
- È disponibile un servizio di assistenza mediante un help desk
telematico all'indirizzo di posta elettronica helpdesk@programmaelisa.it
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